Se l’abito non piace più alla futura sposa

Le prime due lettere cui risponde l’Avvocato, questa settimana, riguardano problemi di acquisti. Il primo, un abito da sposa che non soddisfa più l’acquirente, che non è certa della provenienza, ma forse deve acquistarlo lo stesso. Il secondo, un acquisto tra privati. In questo caso, l’acquirente vorrebbe indietro i soldi, ma le vendite tra privati rispondono a norme diverse. Infine, un problema di firma apocrifa e una banca che non ha un archivio documenti decennale.

Se l’abito non piace più alla futura sposa
“Recentemente ho effettuato presso un atelier le prove per acquistare un abito da sposa, dopo averlo provato la proprietaria mi ha garantito verbalmente che l’abito che ho provato sarebbe stato restituito alla casa madre e avrei ricevuto dalla stessa casa madre un abito ex novo con le mie misure. Ho anticipato un acconto e firmato l’ordine. Successivamente sono stata chiamata dall’atelier a provare il nuovo abito, ma ho dei dubbi che sia lo stesso della volta precedente e che sia stato ritoccato in atelier. Alla mia richiesta di vedere i documenti relativi al loro ordine (comprensivi dei documenti di trasporto), effettuato alla casa madre mi ha risposto che erano offesi della mancanza di fiducia, io non voglio più comprare ne pagare alcunché per quell’abito. L’atelier mi ha risposto che devo acquistarlo lo stesso, possono obbligarmi a farlo? Mi spetta perderci solo l’acconto o posso richiedere la restituzione?
P.S. Nelle condizioni generali di vendita dell’ordine e testualmente scritta: ‘Reclami e contestazioni: eventuali reclami o contestazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le 24 ore dalla firma del contratto. In caso di ripensamento o rifiuto dell’ordine, dopo le 24 ore dalla firma dello stesso, il contratto si considera accettato dalle parti contraenti impegnando entrambe ad assolvere l’impegno preso’. 
L.

Dunque innanzitutto la legge, nel caso specifico, non prevede alcun diritto di ripensamento. Semmai l’abito potrebbe non essere conforme all’ordine fatto ed in tal caso ha diritto alla risoluzione del contratto.

Vendite tra privati: se chi acquista non è soddisfatto…
“Avrei bisogno di una informazione e di un consiglio su come comportarmi. La settimana scorsa ho acquistato, da un signore che aveva lasciato una inserzione su internet, una autoradio. Lo scambio è avvenuto di persona e il pagamento lo ho effettuato in contanti (350 eu.). Una volta tornato a casa ho scoperto che in prodotto non aveva alcune delle funzioni che invece erano state elencate nell’annuncio (una di queste a parer mio è importantissima e di ovvia esistenza, e la sua mancanza secondo me andava specificata). Allora ho ricontattato il venditore chiedendogli la restituzione del prodotto e il rimborso dei soldi. Il venditore ha rifiutato la mia richiesta. Volevo sapere se la mia richiesta è legittima e che cosa potrei fare per ottenere la restituzione dell’importo pagato senza dover andare incontro a spese eccessive”. R.

Innanzitutto per le vendite tra privati non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 24/2002. In questa situazione lei potrà agire in forza degli articolo 1490 e seguenti del codice civile per il difetto di qualità promessa.

Contratto con firma apocrifa
“Sono stato contattato da una finanziaria che mi ritiene debitore di 500 euro per una fideiussione su un finanziamento bloccato nei pagamenti. Come ho potuto capire, da indagini effettuate, il contratto è stato sottoscritto a nome mio ma con firma apocrifa. Siccome sono iscritto nella CRIF non riesco ad ottenere credito bancario. Ho presentato denuncia alla Procura per essere cancellato cercando con vari documenti di dimostrare quale è la mia firma reale ed ipotizzando chi potesse essere l’artefice della sottostante truffa. La Procura ha capito fischi per fiaschi ed ha archiviato la denuncia contro il presunto truffatore e non contro la Finanziaria che non si è fatta più sentire ma ancora sono iscritto nella CRIF. Ho riscritto al Procuratore della Repubblica chiedendo di riaprire l’istruttoria partecipando l’errore in cui era incorso il PM. Cos’altro dovrei fare anche se sto ipotizzando di agire contro la finanziaria-banca in sede civile per il risarcimento del danno?” P.

Oltre all’azione penale lei può agire civilmente per far accertare che nulla deve alla finanziaria, disconoscendo da subito la firma su eventuali documenti. Per quanto riguarda la centrale rischi lei può chiedere la cancellazione facendo motivata istanza all’Autorità di garanzia per la privacy.

A caccia di un vecchio estratto conto
“Sono a richiedere alla mia banca l’estratto conto di almeno dieci anni fa che mi servirà per intentare una causa dal giudice di pace, ma la banca mi risponde che non ha un archivio così vecchio. Io lavoro presso un centro informatico per banche e da ‘sentito dire’ sembra che esiste una legge dove la banca è tenuta ad avere uno storico per l’appunto di 10 anni sugli estratti conto. Dove posso trovare la legge a cui si ispira questa diceria?” M.

Nel Codice civile può trovare tutte le informazioni che riguardano la tenuta dei documenti. Se poi la banca nicchia può sempre rivolgersi al Giudice per ordinare il rilascio del documento.

a cura dell’avv. Marco Festelli

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