Zanzare e zanzariere: toccano all’inquilino o al proprietario?

Leggi e diritti: gli inquilini si lamentano delle zanzare, e chiedono le zanzariere. Ma sta al proprietario acquistarle? No. Gli accessori voluttuari spettano a chi vuole farne uso. Problemi di convivenza anche per la lettrice ossessionata dalla figlia pianista del vicino. Ma i rumori molesti vanno provati. Sempre alla ribalta le questioni legate all’eredità. La quota legittima, in ogni caso, e per nessun motivo, può essere violata. I nonni parlano male al nipote della mamma. C’è un modo per tutelarsi? Ha venduto un prodotto su Internet, ma il cliente non è soddisfatto. Vale la regola del recesso? Le risposte dell’esperto.

Zanzare e zanzariere
“Gentilissimo dr. Festelli, ho letto molte delle sue risposte, ma non ho trovato nulla in archivio. Spero che possa essere considerato un quesito di interesse generale, data la stagione. Vengo al punto: ho affittato un appartamento ad una giovane coppia. Chiedono spesso il mio intervento per piccole riparazioni, che credo spettino a loro, comunque, per quieto vivere, spesso le faccio, anche se ormai stanno lì da un anno.
. Ora mi hanno detto che ci sono molte zanzare, e devo mettere le zanzariere. Ma a chi spetta, al proprietario, o all’inquilino? Io abito in una casa dove non ho messo zanzariere, uso i Vape, cioè, mi sembra un’esigenza personale. Per me potrebbero portarsele via, quando se ne vanno, oppure, eventualmente, gliele pagherei se le lasciassero. Penso in modo errato? Lei cosa mi consiglia? Perché comincio a pensare che se ne approfittino un po’ della mia disponibilità. Come faccio a sapere cosa spetta a me, e cosa spetta a loro? C’è una legge a cui posso fare riferimento?”. E.

Le zanzariere non possono certo qualificarsi come manutenzione straordinaria (che compete al proprietario) bensì come un accessorio voluttuario dell’appartamento che, se l’inquilino desidera, deve pagarselo.

La legittima non si può evitare
“Sono un pensionato di 75 anni ed ho deciso di fare testamento. Sono proprietario di un immobile acquistato nel 1975 dopo il matrimonio, in regime di comunione di beni, di cui sono unico intestatario. Ho un portafoglio titoli, cointestato con mia moglie, con azioni, obbligazioni, titoli di stato. Ho due figlie, sposate. Il mio desiderio sarebbe di devolvere tutto il patrimonio a mia moglie che susseguentemente, alla sua morte, se ancora in essere, lascerebbe alle figlie. Tutto questo per evitarle vergognosi conflitti di interesse in caso di mio decesso ed assicurarle tranquillità economica. Tutto questo è possibile con un testamento olografo?”. F.

Purtroppo la quota legittima dei figli non può essere evitata. Se con la moglie succedono altri figli a questi è riservata la metà del patrimonio ereditaria. Tenga presente che l’immobile è già per metà della di lei moglie, ed anche conti bancari e titoli essendo cointestati sono già per metà della moglie.

Difendersi dai rumori molesti
“Sono una cittadina ormai stanca di subire ogni estate un terribile e torturante sopruso: la figlia del nostro confinante della villa al mare suona (diciamo!) il pianoforte da dieci anni. Si esercita per parecchie ore al giorno ed ama farlo con le finestre spalancate. Le finestre in questione sono a tre metri dal nostro confine e, per un pessimo scherzo dell’acustica, la nostra casa, che è giusto di fronte, diviene cassa di risonanza di tali suoni molesti. Ora, abbiamo provato a chiedere con gentilezza di chiudere la finestra (ha l’aria condizionata nella stanza e potrebbe farlo) o di applicare la sordina, ma senza esito. Di fatto, dopo dieci anni, mio marito vuole vendere la villa per questa ragione ed io avverto un senso di nausea e rigetto ogni qualvolta arriva l’estate e dobbiamo andare in vacanza in quel posto.
Lei pensa che se agissimo con un’azione legale avremmo speranza di ottenere qualcosa, tenuto conto del fatto che sono persone alquanto maleducate e poco civili?”. A.

Dipende solo dalla quantità di immissioni rumorose che vengono immesse nel suo appartamento. Se le immissioni superano la normale tolleranza potrà ottenere un provvedimento giudiziale inibitorio. Se si tratta di una intolleranza dovuto a gusti personali questa non potrà trovare tutela legale.

Internet e il diritto di recesso
“Gradirei ricevere dettagliate informazioni circa la vendita di un articolo presentato via Internet (articolo regolarmente registrato alla SIAE) dapprima acquistato dal consumatore e, successivamente rifiutato in quanto non consono alle sue aspettative, chiedendone il rimborso delle spese. Vi chiedo: sono tenuto a risarcire il consumatore non contento dell’acquisto? Può avvalersi del diritto di recesso? Come sono tenuto ad agire?”. S.

Negli acquisti via Internet il diritto di recesso è consentito entro 10 giorni dal contratto, senza motivo alcuno. In questo caso il venditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese vive sostenute per dare esecuzione al contratto.

Questioni delicate
“Vorrei essere informata quali diritti hanno i nonni di mio figlio, nonché miei genitori se così si possono chiamare, visto che nei momenti in cui il bambino è con loro, riceve commenti gratuiti sul mio conto, certamente cercando di metterlo contro di me. Il bambino ha 10 anni, ed io sono divorziata, con il totale affidamento del minore. Visto che avendo solo accennatogli che non gli avrei più fatto vedere il nipote qualora avessero continuato ad agire così negativamente sulla psicologia e la tranquillità del minore, ho ricevuto minaccia di essere portata in tribunale”. B.

Se è il comportamento dei nonni viene provato ed incide negativamente sul minore, potrebbe anche evitare che il bambino frequenti i suoi nonni. Tuttavia una questione così delicata non può compiutamente essere trattata via web, credo che avrà dunque un legale di sua fiducia per sottoporgli il caso.

a cura dell’avv. Marco Festelli

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