I diritti dei cittadini
risponde l'avv. Marco Festelli, responsabile Confconsumatori Toscana

Condominio: il cane in ascensore
“Abito da circa 20 anni in un condominio con 10 condomini, la casa è stata acquistata e non esiste nessun regolamento condominiale. Nell'ultimo periodo un inquilino del palazzo, ha espresso con violenza il suo parere sul fatto che il mio cane (una bassottina) non deve prendere l'ascensore con noi padroni. Questa richiesta è stata concepita senza nessun motivo, in quanto il mio cane non abbaia e non reca cattivi odori. Come devo comportarmi e può l'assemblea condominiale decidere che il mio cane non usi l'ascensore in nostra compagnia?”

In assenza di specifica disposizione regolamentare, a condizione che il cane non disturbi oggettivamente l'utilizzo degli altri condomini, può tranquillamente far prendere l'ascensore. Ritengo però che l'assemblea potrebbe, con le maggioranze qualificate necessarie, disciplinare l'uso delle parti comuni - come l'ascensore - imprendendone l'accesso agli animali.

Condominio: quando il vicino non sente ragioni
“Il condomino del piano di sopra ha l'abitudine di sbattere i tappeti o le tovaglie utilizzate per i pasti a qualsiasi ora del giorno. Risultato: trovo briciole e avanzi di cibo sui miei davanzali - non posso lasciare aperta la finestra della stanza del bimbo per timore che in qualche momento cominci lo sbattimento tappeti e sia riempita di polvere - per lo stesso motivo ho sempre remore a mettere i panni in balcone dopo avere provato a convincere la signora del disagio che mi causa e non avere ottenuto risultati, cosa posso fare? Quali sono le regole sul tema?”

Se le immissioni di briciole o altro sono davvero intollerabili deve rivolgersi ad un legale ed iniziare una causa civile per inibire tali comportamenti al vicino del piano superiore.

Se il testamento lede la legittima
“Essendo lesa la mia legittima in quanto mio padre, morto poco meno di cinque anni fa, lasciò mia madre quale erede universale di tutti i suoi beni, con testamento presso notaio - del quale testamento si è parlato e ho potuto sbirciare fotocopia, ma non ho ricevuto nessuna notifica o convocazione da parte di chicchessia, né io né i miei cinque fratelli - vorrei sapere se ho, a mia discrezione nel tempo, l'opportunità di impugnare detto testamento nel caso lo ritenessi opportuno”.

Innanzitutto il testamento viene pubblicato dal Notaio e trascritto nei registri delle successioni del Tribunale, sicché è opportuno che lei ne estragga una copia. Credo però che l'interpretazione corretta da dare al testamento è quella che vede assegnata a sua madre la quota disponibile (cioè quella parte dell'eredità pari ad un 1/3 di cui il de cuius poteva disporre) salvo poi le legittime di moglie e figli. Nel caso in cui gli altri eredi abbiano interpretato il testamento in senso letterale, quindi illegittimo, dovrà impugnare il testamento citando in giudizio la madre entro dieci anni dalla pubblicazione del testamento da parte del notaio.

Agenzie Immobiliari e provvigione
“Mi è capitato di visionare un immobile attraverso un’agenzia immobiliare, che non mi ha sottoposto alcun foglio di visita. Successivamente un'altra agenzia mi ha rifatto visionare lo stesso immobile; prima di rivedere l'immobile, non avendo riconosciuto nella descrizione verbale dell'agenzia la casa ho firmato un foglio di visita (in cui si dichiara che l'immobile è visitato per la I volta). Supponendo che nessuna delle due agenzie abbia un mandato di esclusiva dal proprietario, vorrei sapere come devo comportarmi, considerato il fatto che la prima agenzia mi chiedeva una provvigione del 2% contro il 3% della II agenzia. Posso in qualche modo "liquidare" la II agenzia, o entrambe?”

Per giurisprudenza costante la provvigione deve essere corrisposta qualora l'agente abbia svolto un'attività utile all'incontro tra compratore e venditore. Occorre quindi un giudizio sul nesso causale tra la condotta dell'agente e l'affare finalizzato. Se due agenzie hanno svolto attività utile la provvigione, che è comunque unica, deve essere ripartita tra di loro.

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